Economia, i dettagli della nuova gestione Separata FASI
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- Creato 14 Marzo 2017
- Pubblicato 14 Marzo 2017
MANTOVA, 14 mar. - L'Accordo del 26 luglio 2006 fra CONFINDUSTRIA e FEDERMANAGER, ha istituito la GESTIONE SEPARTA FASI.
Fino al 2014, la contribuzione versata alla Gestione Separata FASI era destinata unicamente a finanziare il sostegno al reddito dei dirigenti involontariamente disoccupati.
Successivamente l'Accordo di rinnovo del 30/12/2014 ha eliminato il sostegno al reddito dei dirigenti licenziati. La contribuzione versata dalle aziende nel 2015 è stata comunque destinata al finanziamento delle prestazioni di sostengo al reddito dovute ai dirigenti che, licenziati entro il 31 dicembre 2014, potevano presentare la domanda entro il 31 gennaio 2015.
Come previsto dal rinnovo 30/12/2014, con decorrenza dall'anno 2016, la contribuzione versata alla Gestione Separata FASI doveva essere destinata all'istituzione di una copertura sanitaria (integrativa del FASI) e assicurativa per morte o invalidità permanente. A tutt'oggi però le Parti non hanno ancora definito il nuovo Regolamento della Gestione Separata Fasi, pertanto siamo ancora in attesa di ricevere indicazioni dal Fondo sulla concreta istituzione della copertura sanitaria e assicurativa preannunciate nell'accordo di rinnovo;
Premesso quanto sopra, ricordiamo:
- che l'Accordo di rinnovo siglato il 30/12/2014 ha previsto per il 2017 (così come per il 2016) un contributo di 200 euro per ogni dirigente in servizio nel mese di gennaio 2017;
- che la contribuzione alla Gestione Separata Fasi è un obbligo contrattuale sancito dal CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA;
Sulla base delle indicazioni del Fondo, la contribuzione alla Gestione Separata può essere inquadrata come segue:
- FISCO: Trattandosi di un contributo solidaristico parametrato al numero dei dirigenti in servizio, lo stesso non costituisce materia imponibile per il dirigente in quanto non riconducibile e quindi estraneo al suo reddito di lavoro;
- PREVIDENZA: Assoggettamento all'applicazione del contributo di solidarietĂ del 10% L. 166/91 (D. Lg.vo 314/97, art. 6, comma 4 lettera F);
Tale inquadramento potrĂ essere oggetto di revisione nel momento in cui cambierĂ la natura delle prestazioni erogate dal Fondo GS.
Tutto il materiale pubblicato è sempre consultabile in questa apposita sezione dedicata. Grazie dell'attenzione e buona lettura.
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