Economia, nei dettagli la nuova legge in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

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Legge GazzettaUfficiale1MANTOVA, 24 feb. - In data 2 dicembre 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 la Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 di conversione, con modificazioni, del DL n. 193/2016 (c.d. "Decreto fiscale" – disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili).

Di seguito si proporrà una analisi delle novità che interessano l'attività del sostituto d'imposta.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE
articolo 5, comma 1, lettera a)

L'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge n. 225/2016 sostituisce integralmente i commi 8 e 8-bis dell'articolo 2 del DPR n. 322/1998 relativi al termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP.

In particolare, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso prevista dall'art. 13 del D.Lgs n. 472/1997, viene stabilito che è possibile integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 per correggere errori o omissioni sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente (ossia errori o omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggiore o minore imponibile, debito d'imposta o credito) entro il termine previsto per l'accertamento dall'art. 43 del DPR n. 600/1973.

A riguardo, il suddetto art. 43 stabilisce che:

"1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (...)".

In base alla previgente disciplina, invece, la dichiarazione integrativa "a favore" doveva essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo, mentre la dichiarazione integrativa "a sfavore" doveva essere presentata entro il termine previsto per l'accertamento.
Dal 2 dicembre 2016 risulta pertanto eliminato tale "disallineamento di termini" in quanto viene introdotta la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa "a favore" (Irpef, Irap, 770) anche oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Viene inoltre precisato che l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore" può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della stessa. In tal caso, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

In ogni caso, il contribuente può far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggior imponibile o debito d'imposta o, comunque, di un minor credito.

TERMINI DI CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA
articolo 7-quater, comma 14

Come noto, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 6-quater del DPR n. 322/1998, i sostituti d'imposta che abbiano erogato redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, devono:
 consegnare al percipiente delle somme, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, la Certificazione Unica;
 trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, la Certificazione Unica.

Con l'articolo 7-quater, comma 14 della Legge n. 225/2016 che modifica il predetto art. 4, comma 6-quater, il termine di consegna della Certificazione Unica al percipiente viene posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Ai sensi del comma 15 tale modifica si applica dall'anno 2017, pertanto con riferimento alle Certificazioni Uniche 2017 relative al periodo d'imposta 2016.

Preme evidenziare che resta confermato il termine del 7 marzo relativo alla trasmissione telematica della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate.

TERMINE PRESENTAZIONE MOD. 730 PRECOMPILATO
articolo 7-quater, comma 47

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs n. 175/2014, entro il 7 luglio di ciascun anno, può essere presentata la dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente direttamente parte del contribuente, oppure tramite sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale /CAF/professionista abilitato.
L'articolo 7-quater, comma 47 della Legge n. 225/2016 modifica il predetto art. 4 aggiungendo il nuovo comma 3-bis ai sensi del quale il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che ciò determini la tardività della presentazione.

TERMINE INVIO TELEMATICO MODELLO 730 E RISULTATO CONTABILE MOD.730-4
articolo 7-quater, comma 46

L'articolo 16 del DM n. 164/1999 al comma 1 prevede che i CAF/professionisti abilitati provvedano, entro il 7 luglio di ciascun anno, a:
 trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, le dichiarazioni Mod. 730 elaborate, ed i relativi prospetti di liquidazione (lettera c);
 trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni (Mod. 730-4) (lettera a);
 consegnare al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della stessa e del prospetto di liquidazione (lettera b).
L'articolo 7-quater, comma 46 della Legge n. 225/2016 modifica il predetto art. 16 aggiungendo il nuovo comma 1-bis ai sensi del quale ai CAF/professionisti abilitati è permesso di completare le operazioni previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1 entro il 23 luglio di ciascun anno a condizione che entro il 7 luglio gli stessi abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle medesime dichiarazioni.

RAVVEDIMENTO DEL VISTO INFEDELE
articolo 7-quater, comma 48

Con la disciplina introdotta dal D. Lgs n. 175/2014, è previsto un maggiore livello di responsabilità richiesta ai CAF o professionisti che appongono il visto di conformità che attesta l'effettuazione dei controlli formali sulla dichiarazione consegnata al contribuente.

Infatti, ai sensi dell'articolo 39 del D. Lgs n. 241/1997 come modificato dal D.Lgs n. 175/2014, in caso di visto di conformità infedele, la richiesta di pagamento a seguito dei controlli formali non viene più effettuata nei confronti dei contribuenti, bensì nei confronti del CAF o professionista che ha prestato l'assistenza fiscale. L'importo richiesto è pari a quello che sarebbe stato chiesto al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter, DPR n. 600/73: imposta, interessi e sanzione nella misura del 30%, a patto che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente.

Se il CAF/ professionista presenta, entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa,
una dichiarazione rettificativa del contribuente, oppure una comunicazione dei dati relativi alla rettifica nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la dichiarazione rettificativa, la somma dovuta dal CAF/professionista abilitato è pari all'importo della sola sanzione.
Rimangono a carico del contribuente la maggior imposta dovuta e i relativi interessi.

L'articolo 7-quater, comma 48 della Legge n. 225/2016 riscrive parzialmente il predetto articolo 39, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 241/1997 eliminando il termine del 10 novembre entro il quale il CAF/professionista abilitato è tenuto a presentare la dichiarazione rettificativa del contribuente o la comunicazione dei dati relativi alla rettifica, ai fini del pagamento della sola sanzione.
Alla luce della novità sopra evidenziata, ora, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 241/1997, è previsto che in caso di visto infedele, a condizione che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata tramite la comunicazione prevista dall'art. 26, comma 3-ter del DM n. 164/1999 (comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate relativamente all'esito del controllo del visto di conformità), il CAF/professionista abilitato è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso).

NOTIFICHE A MEZZO POSTA CERTIFICATA
articolo 7-quater, commi 6, 7 e 8

Con l'articolo 7-quater, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 225/2016 vengono introdotte modifiche all'articolo 60 del DPR n. 600/1973 in tema di "Notificazioni".
In particolare, viene introdotta la possibilità, da parte dei competenti uffici, di notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI – PEC).

F24 CARTACEO CON SALDO SUPERIORE A EURO 1.000
articolo 7-quater, comma 31

L'articolo 7-quater, comma 31 della Legge n. 225/2016 prevede l'abrogazione della lettera c) dell'art. 11, comma 2 del DL n. 66/2014. In particolare, viene eliminato l'obbligo per i soggetti privati (non titolari di partita IVA) di effettuare i versamenti tramite Mod. F24 (con saldo finale di importo superiore a euro 1.000) utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che dal 1 ottobre 2014 l'unica ipotesi di utilizzo di modello F24 cartaceo era prevista per le persone non titolari di partita IVA e per F24 senza compensazioni (orizzontali) e con saldo finale di importo pari o inferiore a mille euro. Al di fuori di tale ipotesi, il modello F24 doveva essere inviato obbligatoriamente per via telematica, con l'ulteriore vincolo dell'uso esclusivo dei servizi dell'Agenzia Entrate per le deleghe a saldo "zero".
Per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 7-quater del DL 193/2016, dal 2 Dicembre 2016, il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi potrà nuovamente essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) dai soggetti persone fisiche, non titolari di partita IVA, indipendentemente dall'ammontare dovuto, purché senza alcuna compensazione.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TRASFERTISTI
art. 7 quinquies

Come noto, l'art. 51, comma 6 del TUIR disciplina il reddito dei lavoratori trasfertisti, prevedendo che:
"Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, (...) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. (...)."
Pertanto ai trasfertisti si applicano le agevolazioni IRPEF consistenti nell'abbattimento al 50% del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi, in ragione dello svolgimento della prestazione lavorativa in modo itinerante.

Ai fini della suddetta agevolazione, all'art. 7 quinquies della Legge n. 225/2016 viene fornita un'interpretazione autentica della disposizione in tema di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti.

In particolare, vanno considerati trasfertisti i soggetti il cui rapporto lavorativo è caratterizzato dalla presenza contestuale delle seguenti tre condizioni:
 mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
 svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
 corresponsione al dipendente, relativamente all'effettuazione della prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, riconosciute senza distinguere se il lavoratore si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Qualora non siano presenti contestualmente le suddette condizioni non trova applicazione la disposizione per i trasfertisti e compete il diverso trattamento stabilito per le indennità di trasferta, le quali concorrono parzialmente alla formazione del reddito nei limiti di legge (art. 51, comma 5 del TUIR).

DEFINIZIONE AGEVOLATA – (rottamazione cartelle Equitalia)
art. 6

Gli importi che rientrano nella definizione agevolata fanno riferimento ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016.
La richiesta di adesione va presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017.

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia invierà ai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata:
 una comunicazione con l'indicazione dell'importo dovuto;
 i bollettini con le date di scadenza dei pagamenti.

Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione (scadenza è fissata nel mese di luglio 2017), ovvero ratealmente (limite massimo di cinque rate; scadenza per il pagamento della quinta fissata a settembre 2018).
Il pagamento può essere effettuato con varie modalità (domiciliazione bancaria; in banca, home banking; presso uffici postali, tabaccai, per mezzo dei circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con l'App Equiclick, presso gli sportelli di Equitalia).

SOPPRESSIONE DI EQUITALIA
art. 1

Dal 1° luglio 2017 Equitalia viene soppressa e sostituita (a far data dal 10 luglio del 2017) con un nuovo ente economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Economia: Agenzia delle Entrate - Riscossione, il quale potrà svolgere anche attività di riscossione inerenti le entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate.

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La rubrica del Lavoro vuole essere una finestra sempre aperta sulla novità riguardanti la normativa del lavoro, a disposizione delle Aziende, degli Operatori del settore, di chiunque si interessi di Lavoro.

Il servizio è offerto da L'Altra Mantova in collaborazione con Staff – Agenzia per il Lavoro mantovana, tra i principali operatori del settore a livello nazionale – ed è curata dallo Studio Labour Consulting di Reggio Emilia.

 

Tutto il materiale pubblicato è sempre consultabile in questa apposita sezione dedicata. Grazie dell'attenzione e buona lettura.

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