Balli vietati e mascherine all'aperto con più di due persone vicine: la Prefettura invia Circolare ai sindaci mantovani

Italia Coronavirus Mascherine11A proposito dell'Ordinanza del Ministero della Salute relativa alla chiusura delle discoteche e dei locali da ballo e all'utilizzo della mascherina con nuove regole negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, ecco la Circolare che la Prefettura di Mantova ha inviato ai sindaci mantovani con l'interpretazione dei contenuti dell'Ordinanza stessa.

Questo il testo:

Con efficacia dal 9 agosto scorso, pertanto :
- è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale (art. 1, comma 1, lett. a);
- sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico (art. 1, comma 1, lett. b).

Dalla lettura delle disposizioni è evidente l'ampiezza dell'ambito di operatività delle stesse, posto che le mascherine dovranno essere utilizzate, viene detto in principio, genericamente, "all'aperto", salvo successiva specificazione di alcuni siti e la precisazione del criterio del rischio che si formino "assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale"
Anche riguardo all'attività del ballo vale analoga considerazione, preso atto che l'ambito individuato dall'ordinanza è esteso, in conclusione, ai "luoghi aperti al pubblico".
Nell'odierna riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in Prefettura, dunque, sono state valutate le più adeguate modalità di attuazione delle misure in argomento, posto che l'art.11 del DPCM 7/8/2020 ne ha confermato l'attribuzione ai Prefetti, con l'ausilio delle Forze dell'Ordine e delle articolazioni di Polizia Locale.

In primo luogo, pertanto, si è condivisa l'opportunità di un criterio di ragionevolezza nell'applicazione delle misure stesse per quanto riguarda l'uso dei dispositivi di protezione, nel senso che, sebbene la norma lo preveda, come già detto, in generale "all'aperto", le finalità della disposizione è da individuarsi in definitiva nella riduzione delle possibilità di contagio. Pertanto, se da una parte anche la compresenza di due o tre persone che si intrattengano a stretto contatto senza mascherina - per quanto tale situazione non rientri strettamente nel concetto di "assembramento" - non sarà ammissibile, dall'altra una persona che si trovi da sola senza mascherina non potrà considerarsi in difetto, soltanto perché "all'aperto".

Per quanto riguarda, invece, l'attività del ballo, la disposizione è molto chiara nel non ammetterla in alcun luogo aperto al pubblico, oltre che negli specifici siti indicati. In particolare, vengono anche citati gli "spazi comuni delle strutture ricettive", per cui è chiaro che attività di ballo non sono consentite nemmeno nelle adiacenze di esercizi pubblici nei quali si somministrano cibo e bevande, anche se negli stessi siano organizzati eventi musicali - peraltro da svolgersi con il dovuto rispetto delle prescrizioni di settore - .
A questo riguardo giova sensibilizzare le Signorie Loro affinché impartiscano le opportune raccomandazioni ai competenti uffici comunali, così da evitare il rilascio in questo periodo di licenze che comprendano attività da ballo o, in caso di attività esercitabili previa semplice presentazione di SCIA, venga evidenziata l'esclusione della possibilità di svolgimento di attività da ballo nel periodo di vigenza dell'ordinanza.

In generale, si chiede ai Comuni l'attenta sensibilizzazione degli esercenti circa la necessità del rispetto, nei propri ambiti di operatività, delle previsioni delle norme dell'ordinanza in questione nonché di tutte quelle contenute nel DPCM 7/8/2020, in primo luogo a scopo di prevenzione sanitaria ma anche al fine di evitare sanzioni che, deve dirsi, potrebbero colpire non solo gli avventori ma anche i titolari delle attività stesse.

Per tale sensibilizzazione si fa altresì appello all'Ente Camerale in indirizzo per conoscenza, così che possano essere sollecitamente interessate le Associazioni di Categoria e si possa, attraverso le stesse, ottenere una capillare informazione degli esercenti nei settori interessati.

Si evidenzia che all'art.1, comma 1, dell'Ordinanza sono fatte salve le disposizioni di cui al DPCM 7 agosto 2020, con la conseguenza che l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie potrà trovare attuazione, in relazione a quelle specifiche e circostanziate esigenze oggetto di tutela con l'ordinanza in commento, anche in fasce orarie diverse. A tale scopo i Sindaci, ove le condizioni locali lo richiedano, potranno adottare apposite ordinanze nella loro qualità di Autorità sanitaria locale.

Considerato che le misure vigenti di prevenzione della diffusione dell'infezione sono applicabili in tutti i luoghi aperti al pubblico, e tenuto conto dell'approssimarsi dell'avvio ufficiale della campagna elettorale per le elezioni amministrative ed il referendum del 20 e 21 settembre prossimi, si ritiene opportuno raccomandare anche la massima attenzione allo svolgimento delle connesse iniziative di propaganda.
In tutti i luoghi in cui si svolgano tali iniziative, pertanto, dovrà essere mantenuto il distanziamento sociale previsto e, fino alla vigenza dell'Ordinanza in argomento, dovrà essere fatto uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ovviabile solo in caso di assegnazione di posto a sedere.
Sarebbe quantomeno opportuna, infine, l'individuazione preventiva di luoghi pubblici o aperti al pubblico in cui sarà consentito lo svolgimento di iniziative di propaganda elettorale, con specifica definizione della capienza massima in rapporto alle esigenze di prevenzione sanitaria.

In tali contesti, infatti, è comunque applicabile la disposizione del comma 6, lett.l, dell'art.1 del DPCM 7/8/2020.


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