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Smog, media inquinanti ancora sopra i limiti: al via le misure di II livello
MANTOVA, 23 ott. - Nonostante la pioggia e il vento di ieri, domenica 22 ottobre, abbiano disperso un po' le polveri sottili asserragliate nell'atmosera mantovana, e un po' in quella di tutto il nord Italia, la concentrazione media giornaliera risulta ancora superiore ai limiti di legge (50 microgrammi per metro cubo).
Per questo da domani, martedì 24 ottobre, nel territorio della provincia di Mantova verranno applicate le misure temporanee di secondo livello, in base alle disposizioni della Delibera di Giunta regionale 7095/2017.
"Sulla base delle disposizioni regionali - ha scritto il sindaco Mattia Palazzi su Facebook - il blocco del traffico auto, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 nel centro abitato, (fino a diesel euro 4 compresi), rimane fino al prossimo controllo Arpa, previsto per giovedì. Salvo diversa comunicazione della stessa Arpa e Regione. Ieri il dato delle polveri si è abbassato, ma nella media giornaliera, era ancora superiore (68 microgrammi per metro cubo di pm10) del limite fissato dalla norma, 50 microgrammi. Il dato odierno è sotto i limiti, ma per rimuovere il blocco deve permanere tale dato per almeno due giorni consecutivi".
Le misure consistono in:
- Limitazione veicoli diesel privati almeno euro 4 diesel in ambito urbano dalle ore 8,30 alle ore 18,30 e dei veicoli commerciali fino a Euro 3 diesel nella fascia oraria 8,30-18,30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8,30-12,30.
- Divieto utilizzo generatori calore a biomassa in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche inferiori almeno alla classe 4 stelle.
- Divieto di qualunque tipo di combustione all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio) anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, c. 6 del D.lgs 152/06.
- Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.
- Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.
- Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.
- Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL.
- Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
Esclusione dalle limitazioni alla circolazione
Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:
- veicoli elettrici leggeri da città , veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.
* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas oppure che garantiscano almeno il livello emissivo di euro 4 diesel
** per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 4 diesel e riportato nella rispettiva tabella di cui all'allegato A del decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008
Deroghe dalle limitazioni alla circolazione
Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità , individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/ autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art.116 del d.lgs. 285/92;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della DGR 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive.
Il divieto di circolazione si applica nell'area del centro abitato di Mantova delimitata perimetralmente dalle strade di seguito elencate: strada Circonvallazione Sud (SP 29) – strada Lago Paiolo – via Nenni – via Bellonci – via Donati – via Parma (SP ex SS 62 della Cisa) – via Brennero (SP 28) – via Sartori (SP 30) – via Ostiglia (SP ex SS 482 Alto Polesana) – viale della Favorita (SP ex SS 236 Goitese) – via Verona – via dei Mulini – via Pitentino – piazza Don Leoni – viale Nuvolari – via Cremona.
In attuazione della DGR VIII/7635 dell'11/07/2008, il divieto di circolazione non si applica ai tratti di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1 ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona A di cui alla DGR IX/2605 del 30/11/2011 (Allegato 1). Il divieto non si applica, altresì, in viale di Poggio Reale
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